|
Art. 9 Nascita
1 È documentata la nascita degli infanti nati vivi e nati morti. 2 Un infante nato morto è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e ha un peso di almeno 500 grammi o un’età di gestazione di almeno 22 settimane completate.41 3 Nel caso di infanti nati morti, cognome e nomi possono essere iscritti se le persone autorizzate a dare il nome (art. 37c cpv. 1) lo auspicano.42 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). BGE
110 II 324 () from 15. November 1984
Regeste: Art. 9 Abs. 1 und Art. 43 Abs. 1 ZStV. Fremdsprachige Familiennamen sind mit den Akzenten in das Familienregister einzutragen, wenn die Akzente auch im Schriftbild schweizerischer Amtssprachen erscheinen. |