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Art. 95 Attestato professionale federale 326
1 Gli ufficiali dello stato civile nominati o eletti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono conseguire l’attestato professionale (art. 4 cpv. 3 lett. c) soltanto se hanno assunto il loro incarico dopo il 30 giugno 2001.327 2 Il termine per conseguire l’attestato è di tre anni a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 3 In casi eccezionali motivati l’autorità di vigilanza può prorogare il termine di cui al capoverso 2 se è garantita un’esecuzione tecnicamente corretta dei compiti. 326 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 327 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |