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Art. 9b Forma della comunicazione, autorità competenti e conservazione della documentazione 44
1 La venuta al mondo di un infante privo di vita deve essere comunicata mediante un modulo reperibile sul sito dell’UFSC45. Il modulo deve essere firmato dall’autore della comunicazione. 2 Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
3 Qualsiasi ufficio dello stato civile è competente per la ricezione della comunicazione. 4 L’ufficio dello stato civile conserva la comunicazione e i documenti allegati. Gli articoli 31–33 si applicano per analogia. 44 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). 45 Disponibile gratuitamente sul sito www.ufsc.admin.ch |