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Art. 1a Sede e locali ufficiali 5
1 I Cantoni designano la sede dell’ufficio dello stato civile in ogni circondario. 2 Essi informano l’UFSC prima di trasferire la sede di un ufficio. 3 In ogni circondario dello stato civile deve esservi almeno un locale dei matrimoni disponibile gratuitamente, in cui le coppie possano celebrare il matrimonio e convertire l’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia.6 4 L’uso di altri locali per la celebrazione dei matrimoni e la conversione delle unioni domestiche registrate in matrimoni nel quadro di una cerimonia è soggetto ad autorizzazione dell’autorità di vigilanza; sono fatti salvi i casi in conformità con l’articolo 70 capoverso 2.7 5 Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 6 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). 7 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). |