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Art. 26 Nomi di località 128
1 È documentato come luogo:
2 Il nome dello Stato estero è documentato con la denominazione abbreviata conformemente alla «Lista delle denominazioni degli Stati»129 gestita dalla Cancelleria federale.130 3 Se il luogo dell’evento si trova in una regione la cui appartenenza a uno Stato è controversa, il nome dello Stato è documentato conformemente alla lista dei Codici degli Stati e dei territori gestita dall’Ufficio federale della statistica e utilizzata nelle statistiche della Confederazione131.132 128 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 129 La lista della denominazione degli Stati è consultabile sul sito www.bk.admin.ch > Sostegno al Governo > Lingue > Terminologia > Elenco degli Stati. 130 Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 giu. 2024, in vigore dall’11 nov. 2024 (RU 2024 335). 131 La lista Codici degli Stati e dei territori utilizzata nelle statistiche della Confederazione è consultabile sul sito www.bfs.admin.ch > Basi statistiche e rilevazioni > Stati e territori. 132 Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 giu. 2024, in vigore dall’11 nov. 2024 (RU 2024 335). |