|
Art. 29 Da parte delle autorità dello stato civile
1 La modifica amministrativa della documentazione dei dati dello stato civile conformemente all’articolo 43 CC è effettuata per ordine dell’autorità di vigilanza; tuttavia, le inesattezze constatate prima di documentare un nuovo fatto di stato civile possono essere rettificate dall’ufficio dello stato civile che ha commesso l’errore, sotto la sua esclusiva responsabilità.135 2 Se concerne più autorità di vigilanza, la modifica spetta all’autorità di vigilanza competente per:
3 Se le competenze non sono chiare, la modifica è effettuata conformemente alledirettive dell’UFSC.137 4 …138 135 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 136 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 giu. 2024, in vigore dall’11 nov. 2024 (RU 2024 335). 137 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 giu. 2024, in vigore dall’11 nov. 2024 (RU 2024 335). 138 Abrogato dalla cifra I dell’O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |