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Art. 34a Morte 148
1 La morte è notificata:
2 Le persone tenute alla notificazione secondo il capoverso 1 lettera b possono incaricare per scritto un terzo della notificazione. 3 La persona che ha assistito alla morte o ha rinvenuto il cadavere di uno sconosciuto è tenuta a informare senza indugio l’autorità di polizia. Quest’ultima notifica la morte all’ufficio dello stato civile.149 148 Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 149 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). |