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Art. 47 Forma della divulgazione 193
1 I fatti di stato civile e i dati dello stato civile sono divulgati mediante gli appositi moduli (art. 6) sotto forma di atto pubblico. 2 Se non è previsto alcun modulo o non è opportuno usarlo, la divulgazione è effettuata:
3 L’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del registro dello stato civile da parte delle autorità esterne allo stato civile è retto dall’articolo 43a capoversi 4 e 5 CC.194 193 Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89). 194 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024719). |