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Art. 58 Ai tribunali e alle autorità amministrative
1 Le autorità dello stato civile sono obbligate a divulgare ai tribunali e alle autorità amministrative svizzere su richiesta i dati dello stato civile che sono indispensabili all’esercizio dei loro compiti legali. 2 Le richieste della Croce Rossa Svizzera nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti, segnatamente per quanto riguarda la ricerca di origini e di persone scomparse, sono equiparate alle richieste di tribunali e autorità amministrative svizzere.234 234 Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 giu. 2024, in vigore dall’11 nov. 2024 (RU 2024 335). |