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Art. 83 Vigilanza
1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all’UFSC nell’ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. 2 L’UFSC consulta l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza così come l’Ufficio federale della cibersicurezza.290 3 Consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza.291 4 L’IFPDT, nell’ambito della sua vigilanza, si coordina con l’UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati.292 290 Nuovo testo giusta la cifra II n. 6 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746). 291 Introdotto dall’all. 2 cifra II n. 27 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). 292 Introdotto dall’all. 2 cifra II n. 27 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |