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Art. 86 Intervento d’ufficio
1 Le autorità di vigilanza intervengono d’ufficio contro la gestione irregolare degli organi ad esse subordinati e prendono i provvedimenti che le circostanze esigono, all’occorrenza a spese dei Comuni, dei distretti o del Cantone. 2 Lo stesso diritto spetta all’UFSC, qualora l’autorità cantonale di vigilanza, invitata a prendere provvedimenti, non agisca o prenda provvedimenti insufficienti.304 3 La procedura e i rimedi giuridici sono retti dagli articoli 89 e 90. 304 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925). |
