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Art. 9a Venuta al mondo di un infante privo di vita 44
1 Un infante venuto al mondo privo di vita è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e non ha un peso di almeno 500 grammi o un’età di gestazione di almeno 22 settimane completate. 2 La sua venuta al mondo può essere comunicata all’ufficio dello stato civile. Su domanda, quest’ultimo rilascia una conferma. La domanda può essere presentata da chi ha messo al mondo l’infante privo di vita o da chi si dichiara per scritto procreatore. La conferma viene rilasciata se l’evento ha avuto luogo in Svizzera oppure se il richiedente ha il luogo di domicilio o di dimora abituale in Svizzera o è cittadino svizzero. 3 La venuta al mondo di un infante privo di vita non è documentata nel registro dello stato civile né comunicata all’Ufficio federale di statistica. Su domanda può essere documentata se avviene in concomitanza con una nascita ai sensi dell’articolo 9. 44 Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). |