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Art. 13
Sono accordate indennità4 se:
3 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 4 Nuova espr. giusta il n. 1 dell’all. all’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |