|
Art. 10 Concessione e pagamento dei contributi 23
1 L’UFAM fissa l’ammontare dell’indennità o dell’aiuto finanziario mediante decisione o stipula a tal fine un contratto con il Cantone. 1bis L’UFAM, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, decide la concessione di indennità superiori a 10 milioni di franchi.24 2 L’UFAM paga i sussidi a seconda dello stato di avanzamento del progetto. 23 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 24 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). |