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Art. 16 Preavviso relativo a misure di protezione contro le piene
1 I Cantoni, prima di decidere su misure edilizie per la protezione contro le piene in virtù dell’articolo 3 capoverso 2 della legge, sottopongono il progetto, fatta eccezione per le misure che non richiedono spese particolari, all’UFAM per preavviso.29 2 Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposti per preavviso i progetti che:
3 Nel caso di altre misure di protezione contro le piene, i Cantoni possono chiedere il preavviso dell’UFAM. 4 Il preavviso dell’UFAM può pure fornire indicazioni sul principio e l’ammontare approssimativo di un’eventuale indennità. 29 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |