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Art. 27 Studi di base dei Cantoni
1 I Cantoni elaborano i documenti di base per la protezione dalle catastrofi naturali. Essi:40
2 Tengono conto dei lavori e delle direttive tecniche realizzati dalla Confederazione. 3 Su richiesta, mettono i dati a disposizione dell’UFAM e li rendono accessibili al pubblico in forma adeguata.45 40 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). 41 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). 42 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). 43 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). 44 Abrogata dal n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). 45 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 20082809). |