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Art. 4 Domanda 13
1 Il Cantone inoltra la domanda di indennità globali all’UFAM14. 2 La domanda deve contenere informazioni concernenti:
3 Nel caso delle misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni interessati. 13 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 14 Nuova espr. giusta il n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |