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Art. 5 Accordo programmatico 15
1 L’UFAM stipula l’accordo programmatico con l’autorità cantonale competente. 2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni. 4 L’UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico. 15 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |