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Art. 7 Rendicontazione e controllo 17
1 Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM un rapporto sull’impiego delle indennità e degli aiuti finanziari globali. 2 L’UFAM controlla a campione:
17 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |