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Art. 9 Domanda 22
1 Il Cantone inoltra all’UFAM la domanda di indennità nel singolo caso. 2 L’UFAM emana direttive relative alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda. 22 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |