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Art. 111b Tassa per le convocazioni d’ufficio 292293
(art. 46aLOGA) 1 Per l’emanazione di una convocazione d’ufficio (art. 31a cpv. 4) il CIVI riscuote una tassa.294 2 La tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo; tuttavia, essa non può eccedere i 540 franchi. Per ogni ora impiegata è fatturato un importo di 90 franchi.295 292 Introdotto n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2687). 293 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877). 294 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877). 295 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151). |