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Art. 76 b. Incapacità al lavoro
(art. 32 LSC) 1 La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio al CIVI la sua impossibilità, per ragioni di salute, di dar seguito a una convocazione. Essa acclude alla notificazione un certificato medico. 2 Chi presta servizio civile comunica senza indugio all’istituto d’impiego ogni limitazione della sua capacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio. 3 La persona che presta servizio civile si procura un certificato medico e lo presenta all’istituto d’impiego entro tre giorni. La scelta del medico è libera. Se il periodo d’impiego dura più di un giorno, essa deve presentare un certificato medico soltanto se la limitazione della capacità al lavoro dura più di un giorno.215 4 L’istituto d’impiego avvisa senza indugio il CIVI se la durata prevedibile dell’incapacità al lavoro eccede cinque giorni.216 5 Esso acclude il certificato medico alla prossima comunicazione dei giorni di servizio destinata al CIVI. 215 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151). 216 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). |
