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Art. 79 Spese d’introduzione a carico dell’istituto d’impiego
(art. 37 cpv. 2 e 48 cpv. 2 LSC)223 1 L’istituto d’impiego assume di regola a proprio carico le spese inerenti ai corsi d’introduzione necessari per le persone che vi prestano servizio civile. 2 La Confederazione può assumere fino a un terzo delle spese inerenti ai corsi d’introduzione, ma al massimo 833 franchi per ogni persona che presta servizio civile, quando l’istituto d’impiego non è in grado di trasmettere direttamente le conoscenze materiali necessarie. 3 L’istituto d’impiego che desideri ottenere un aiuto della Confederazione presenta una domanda motivata al CIVI con sufficiente anticipo rispetto all’emissione della convocazione. Se, pur non esistendo al riguardo ragioni particolari, la domanda perviene al CIVI solo dopo l’inizio dell’introduzione, la Confederazione non assume a proprio carico le spese d’introduzione già incorse. 4 Il CIVI può subordinare a oneri e condizioni la sua garanzia per le spese. 223 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). |
