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Art. 97a Materiale in prestito per l’identificazione degli istituti d’impiego 268
(art. 40aLSC) 1 Il CIVI può dare in prestito a tutti gli istituti d’impiego targhe segnaletiche a scopo d’identificazione. 2 Esso può dare in prestito agli istituti d’impiego, a scopo d’identificazione in caso di impieghi di gruppo, il seguente materiale:
3 L’istituto d’impiego assume i costi risultanti dall’apposizione di informazioni relative all’istituto d’impiego sulle targhe segnaletiche e sulle colonne informative. 4 Il materiale dato in prestito rimane di proprietà della Confederazione. Gli istituti d’impiego provvedono alla sua manutenzione. Se necessario, il CIVI può fornire il materiale sostitutivo. 5 Gli istituti d’impiego danno in prestito alle persone che prestano servizio civile i vestiti impermeabili e li ritirano alla fine del periodo d’impiego. 6 Gli istituti d’impiego e le persone che prestano servizio civile possono utilizzare il materiale in prestito soltanto per attività svolte nell’ambito del servizio civile e non possono venderlo né darlo in pegno. 7 Il CIVI emana istruzioni concernenti la restituzione del materiale dato in prestito. 268 Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101). |