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Art. 11 Riconoscimento di enti che eseguono impieghi all’estero quali istituti d’impiego 53
(art. 7 cpv. 3 e 4 LSC) 1 Un ente che propone impieghi all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» può essere riconosciuto quale istituto d’impiego se adempie i requisiti seguenti:
2 Nell’esaminare le domande il CIVI è assistito da organi ufficiali svizzeri. Può coinvolgere, all’occorrenza, altre istituzioni specializzate. 3 Possono essere svolti impieghi all’estero negli ambiti d’attività di cui articolo 4 capoverso 1 LSC anche nei casi seguenti:
4 ...54 5 Gli istituti legati in quanto partner di programmi a strutture che presentano una componente militare non possono essere riconosciuti. 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). 54 Abrogato dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687). |