Art. 118 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 novembre 2017 307
Per le persone che sono state ammesse al servizio civile prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 novembre 2017 si applicano le seguenti norme relative alla successione dei periodi d’impiego: - a.
- la persona soggetta al servizio civile effettua ogni anno prestazioni di servizio civile della durata di almeno 26 giorni a partire dall’anno in cui compie 27 anni e fino al raggiungimento della durata complessiva del servizio secondo l’articolo 8 LSC;
- b.
- la persona soggetta al servizio civile che non ha adempiuto la scuola reclute compie un periodo d’impiego di lunga durata (art. 37) entro la fine del terzo anno civile successivo a quello in cui l’ammissione al servizio civile passa in giudicato, ma al più tardi nell’anno in cui compie 27 anni;
- c.
- la persona soggetta al servizio civile che non ha ancora compiuto 26 anni nel momento in cui la sua decisione di ammissione passa in giudicato, presta fino alla fine dell’anno in cui compie 27 anni almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, gli restano in media ancora 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d’età ordinario previsto all’articolo 11 LSC nella versione precedente il 1° gennaio 2018;
- d.
- la persona soggetta al servizio civile che ha già compiuto 26 anni nel momento in cui la sua decisione di ammissione passa in giudicato, presta, durante l’anno successivo a quello in cui la decisione di ammissione che la concerne passa in giudicato, almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, le restano in media ancora 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d’età ordinario previsto all’articolo 11 LSC nella versione precedente il 1° gennaio 2018;
- e.
- la persona soggetta al servizio civile che ha compiuto 26 anni presta, nel corso dell’anno successivo al ritorno da un congedo all’estero o successivo al termine dell’esonero dal servizio, almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, le restano in media ancora 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d’età ordinario previsto all’articolo 11 LSC nella versione precedente il 1° gennaio 2018;
- f.
- la persona soggetta al servizio civile può anticipare o recuperare una prestazione di servizio civile annuale secondo la lettera a, se ha concluso con un istituto d’impiego una convenzione d’impiego concernente il corrispondente numero di giorni di servizio. Non è possibile un recupero nell’anno del licenziamento dal servizio civile.
307 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).
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