|
Art. 12 Obblighi dell’istituto d’impiego 55
(art. 7 cpv. 4 lett. a e b nonché 39 LSC) 1 In collaborazione con la persona soggetta al servizio civile, l’istituto d’impiego procura i documenti di viaggio per l’impiego all’estero. 2 L’istituto d’impiego prende a proprio carico:
3 L’istituto d’impiego garantisce per tutto il periodo d’impiego la sicurezza della persona che presta servizio civile:
4 Esso rispetta le condizioni stabilite dal CIVI volte a garantire la sicurezza e in situazioni di crisi, in particolare in caso di evacuazione, segue le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in materia di sicurezza nonché le istruzioni della rappresentanza svizzera competente. 5 Esso informa immediatamente i servizi seguenti:
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). |