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Art. 15 Prolungamento del servizio civile e licenziamento posticipato 60
(art. 8 cpv. 2 e 11 cpv. 2bis LSC) 1 Una persona soggetta al servizio civile che intende effettuare un impiego all’estero dopo il raggiungimento del limite d’età ordinario può concludere, secondo l’articolo 11 capoverso 2bis LSC, una convenzione con il CIVI solo se ha prestato almeno 145 giorni di servizio nell’esercito o nel servizio civile.61 2 Essa può revocare il suo consenso a effettuare un impiego all’estero, ma non il suo consenso al licenziamento posticipato dal servizio civile. 3 Essa può revocare in qualsiasi momento il suo consenso a effettuare giorni supplementari di servizio civile secondo l’articolo 8 capoverso 2 LSC. 3bis Una persona soggetta al servizio civile cui rimangono ancora tre anni al massimo fino alla fine dell’obbligo di prestare servizio civile che rende credibile che il fatto di essere obbligata a prestare i giorni di servizio rimanenti fino al licenziamento ordinario dal servizio civile metterebbe se stessa, i suoi parenti stretti o il suo datore di lavoro in una situazione estremamente grave, può concludere una convenzione con il CIVI, in virtù dell’articolo 11 capoverso 2bis LSC, per posticipare il suo licenziamento dal servizio civile. Essa non può rescindere la convenzione.62 4 Il CIVI licenzia dal servizio civile una persona assoggettata secondo il capoverso 1 al più tardi alla fine dell’anno in cui ha compiuto 49 anni.63 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). 61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151). 62 Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 151). Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405). 63 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405). |