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Art. 16 Licenziamento ed esclusione 64
(art. 11 e 12 LSC) 1 Il CIVI pronuncia il licenziamento dal servizio civile delle persone assoggettate e la loro esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile. 2 Il licenziamento e l’esclusione dal servizio civile sono definitivi. 3 Le persone soggette al servizio civile che erano incorporate nell’esercito quali militari in ferma continuata, vengono licenziate alla fine dell’anno nel quale sarebbero state prosciolte secondo la legislazione militare qualora non avessero prestato il loro servizio militare in qualità di militari in ferma continuata.65 4 Nella sua decisione riguardante l’esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile, il CIVI considera in particolare:
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). 65 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405). |