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Art. 22 Prestazione del servizio civile al termine dell’esonero 77
(art. 13 LSC) 1 Terminato l’esonero, il numero di giorni di servizio civile che una persona esonerata deve ancora prestare è ridotto di un decimo per ogni anno d’esonero. 2 È computata la durata di un’esenzione dal servizio militare immediatamente precedente. 77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). |