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Art. 29a Impiego nel servizio di picchetto
1 Per impiego nel servizio di picchetto si intende l’impiego di un gruppo di picchetto del CIVI. 2 Il CIVI può costituire gruppi di picchetto se sono necessari impieghi del servizio civile con tempi di reazione rapidi e un’elevata prontezza d’intervento. 3 A tale scopo, il CIVI prende in considerazione le persone soggette al servizio civile che sono pronte a rispondere a convocazioni a breve termine, e sono in grado di farlo, e le forma per tali impieghi. |