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Art. 4 Attività non ammesse 17
(art. 4–6 e 43 cpv. 2 LSC) 1 La persona soggetta al servizio civile non può esercitare nell’istituto d’impiego un’attività che serva direttamente alla realizzazione di obiettivi di politica quotidiana dell’istituto d’impiego o che sia suscettibile di influire sull’esercizio dei diritti politici degli Svizzeri. 2 La persona soggetta al servizio civile non può svolgere nell’istituto d’impiego alcuna attività di avvocato che potrebbe essere diretta contro le autorità. 2bis La persona soggetta al servizio civile non può assumere, nel corso di un periodo d’impiego nell’ambito d’attività «scuola, dal livello prescolastico al livello secondario II», la responsabilità di insegnante.18 3 La persona soggetta al servizio civile può utilizzare, nel corso di un periodo d’impiego, al massimo la metà del suo tempo per lavori di sostegno amministrativo o attività manuali qualificate. 4 La limitazione dei lavori di sostegno amministrativo non si applica:
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). 18 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687). 20 Introdotta dal n. I dell’O del 3 giu. 2016 (RU 2016 1897). Abrogata dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687). |
