Art. 43
1 Il CIVI esamina, d’ufficio o su richiesta scritta di chi presta servizio civile o di un istituto d’impiego, se un periodo d’impiego debba essere interrotto.130 2 Il CIVI può decidere l’interruzione di un periodo d’impiego in corso per trasferire la persona che presta servizio civile a uno dei seguenti impieghi:
3 Nell’interrompere il periodo d’impiego, il CIVI decide la data in cui l’interruzione diviene effettiva. Può decidere che l’interruzione retroagisca al momento in cui la persona che presta servizio civile o l’istituto d’impiego sia venuto a trovarsi in ritardo. 3bis Nel caso di impieghi all’estero è determinante il momento del rientro in Svizzera. Se la persona che presta servizio civile non si attiene all’ordine di rientro in Svizzera impartito dal CIVI o dalla rappresentanza svizzera, è determinante la data dell’ordine di rientro.132 4 Qualora l’interruzione non sia imputabile a colpa della persona che presta servizio civile, il CIVI le procura subito un nuovo impiego, salvo che si tratti dell’interruzione di un periodo d’impiego a titolo di prova. 4bis In caso di interruzione di un periodo d’impiego di lunga durata o di una parte di esso, la persona soggetta al servizio civile effettua i giorni restanti nel corso dei due anni civili durante i quali il periodo d’impiego di lunga durata deve essere effettuato.133 5 La persona soggetta al servizio civile, l’istituto d’impiego e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria fondata sull’interruzione del periodo d’impiego. 130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). 131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). 132 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). 133 Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). |