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Art. 5 Riconoscimento di aziende agricole quali istituti d’impiego 22
(art. 4 cpv. 2 LSC) 1 Le aziende agricole possono essere riconosciute quali istituti d’impiego se i gestori ricevono pagamenti diretti secondo gli articoli 43, 44, 47 o 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 201323 sui pagamenti diretti (OPD), aiuti finanziari secondo l’ordinanza del 2 novembre 202224 sui miglioramenti strutturali (OMSt) o contributi del Cantone secondo gli articoli 63 e 64 OPD.25 2 Le comunità aziendali devono essere riconosciute secondo l’articolo 29a dell’ordinanza del 7 dicembre 199826 sulla terminologia agricola (OTerm) e tutti i membri devono adempiere le condizioni di cui al capoverso 1. 3 Le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione devono essere riconosciute secondo l’articolo 29a OTerm e avere una dimensione minima di dieci carichi normali. Questa dimensione minima non è richiesta per i progetti di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c.27 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). 25 Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 3 dell’O del 2 nov. 2022 sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022754). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687). |