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Art. 51 Rientro in Svizzera
(art. 24 LSC) 1 Entro 14 giorni la persona soggetta al servizio civile avvisa il CIVI di aver preso domicilio in Svizzera.157 2 Il CIVI annulla il congedo per l’estero. Ne informa, ove occorra, le autorità competenti in materia di tassa d’esenzione del Cantone di ultimo domicilio.158 3 Al suo rientro, la persona soggetta al servizio civile effettua la totalità dei giorni di servizio civile ordinario non prestato. Se il soggiorno all’estero è durato più di sei anni, il numero complessivo dei giorni di servizio non prestato è ridotto di un decimo per ogni anno in più. 4 La persona soggetta al servizio civile che ha ottenuto un congedo per l’estero e dimora temporaneamente in Svizzera non è tenuta ad annunciarsi e la sua autorizzazione di congedo per l’estero non è annullata se la durata del suo soggiorno in Svizzera non eccede tre mesi. In casi motivati, il CIVI può, su domanda, prorogare tale termine fino a sei mesi. Esso comunica la proroga alle autorità competenti in materia di tassa d’esenzione del Cantone di ultimo domicilio.159 157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877). 158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). 159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). |