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Art. 69 Esclusione di altre prestazioni 191
(art. 29 LSC) 1 È nullo ogni accordo tra l’istituto d’impiego e chi presta servizio civile che prevede un’estensione o una riduzione delle prestazioni di cui all’articolo 29 LSC.192 2 L’istituto d’impiego non è autorizzato a fornire a chi presta servizio civile né a persone a lui vicine prestazioni di valore pecuniario eccedenti il quadro dell’articolo 29 LSC, a meno che si tratti di prestazioni in denaro che sostituiscono prestazioni in natura non accettate (art. 65 cpv. 2).193 3 La persona che presta servizio civile rimborsa all’istituto d’impiego, a norma dell’articolo 64 del Codice delle obbligazioni194, le prestazioni che le sono state versate in violazione del capoverso 2. 4 Le prestazioni in denaro che chi presta servizio civile ha versato all’istituto d’impiego sotto forma di doni o di prestazioni analoghe durante un periodo d’impiego devono essergli rimborsate completamente. È nulla qualsiasi promessa di doni o di prestazioni analoghe fatta dalla persona che presta servizio civile all’istituto d’impiego nell’ambito della pianificazione dei suoi periodi d’impiego o durante un periodo d’impiego.195 191 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461). 192 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461). 193 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519). 195 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461). |