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Art. 7 Collaborazione nella produzione agricola e dell’economia forestale 34
(art. 4 cpv. 2 e 2bis LSC) 1 Nella produzione agricola la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile è ammessa:
2 Nella produzione nell’ambito dell’economia forestale è ammessa la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile che sono state convocate d’ufficio secondo l’articolo 31a capoverso 4. 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101). 35 Nuovo testo giusta dell’all. 9 n. 8 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). |