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Art. 71 b. direttive per la decisione
(art. 30 LSC) 1 Nei casi seguenti l’istituto d’impiego accorda tre giorni di congedo al massimo a chi presta servizio civile:
2 Esso accorda inoltre un giorno di congedo al massimo per:
3 L’istituto d’impiego può, se le condizioni aziendali lo consentono, accordare un giorno di congedo al massimo:
4 Se vuole accordare un congedo più lungo, l’istituto d’impiego chiede al CIVI l’autorizzazione ad accordarlo.203 5 In quanto le condizioni aziendali lo consentano, l’istituto d’impiego può accordare alla persona che presta servizio un congedo per la formazione o il perfezionamento professionali, a condizione che essa ricuperi l’assenza eccedente due ore settimanali. L’istituto d’impiego deve tuttavia chiedere il parere del CIVI quando si tratta di una formazione o perfezionamento che ha luogo regolarmente. 200 Introdotta dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). 201 Abrogata dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). 202 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). 203 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). |