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Art. 72 Giorni di vacanza
(art. 24 LSC)204 1 In un periodo d’impiego ininterrotto di almeno 180 giorni, la persona che presta servizio civile ha diritto a otto giorni di vacanza per i primi 180 giorni e ad altri due per ogni periodo di 30 giorni supplementare.205 2 ...206 3 I giorni di vacanza non presi decadono senza dar luogo a indennità. 4 La persona che presta servizio civile che compie un periodo d’impiego ininterrotto in più istituti d’impiego riceve i giorni di vacanza proporzionatamente per ogni istituto d’impiego.207 5 Se una persona soggetta al servizio civile vuole prolungare un impiego di una durata inferiore a 180 giorni in modo tale da avere diritto di ricevere giorni di vacanza e se, contemporaneamente, vuole cambiare istituto d’impiego, il CIVI accorda il prolungamento solo se gli istituti d’impiego si accordano sulla ripartizione dei giorni di vacanza.208 204 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). 205 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). 206 Abrogato dal n. I dell’O del 15 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877). 207 Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). 208 Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). |