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Art. 7a Attività pericolose nell’agricoltura e nell’economia forestale 36
(art. 4 cpv. 2 e 2bis LSC) 1 In caso di impieghi nell’agricoltura e nell’economia forestale, le persone che prestano servizio civile possono guidare veicoli nonché utilizzare installazioni e apparecchi pericolosi se sono state istruite in precedenza a tale scopo e se indossano l’equipaggiamento di protezione richiesto. 2 In particolare esse non possono essere impiegate, senza una formazione professionale, in lavori di esbosco nonché in lavori di abbattimento e di depezzatura effettuati con una motosega. 3 All’inizio del periodo d’impiego, l’istituto d’impiego controlla le capacità della persona che presta servizio civile e sorveglia le sue attività nella fase d’introduzione. 36 Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101). |