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Art. 81a Momento e durata dei corsi di formazione e dei periodi d’impiego successivi 227
(art. 36 cpv. 1 e 2 lett. a–d LSC) 1 Chi effettua un periodo d’impiego di almeno 54 giorni nell’ambito delle cure e dell’assistenza segue i corsi seguenti:
2 Se l’impiego dura almeno 180 giorni, la persona che presta servizio civile deve inoltre seguire un corso di approfondimento di cinque giorni su un tema di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettere b–f, stabilito in base al mansionario. Il corso di approfondimento deve essere seguito almeno un mese dopo la frequenza del corso di cui al capoverso 1 lettera b, ma al più tardi due mesi prima della fine dell’impiego. 3 Chi effettua un periodo d’impiego di almeno 54 giorni nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste» segue un corso di cinque giorni di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera g nelle prime quattro settimane dell’impiego. 4 Se il CIVI non può offrire un numero sufficiente di posti nel corso di formazione durante il periodo ottimale, il corso può essere seguito in un momento precedente o successivo. 5 L’uso della motosega è consentito soltanto a chi ha in precedenza seguito il relativo corso di due giorni di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera h. 6 Chi intende effettuare un periodo d’impiego nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» segue precedentemente un corso di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera i della durata compresa tra i due e i cinque giorni qualora la situazione della sicurezza nel luogo d’impiego dovesse richiederlo. 7 Il CIVI può autorizzare la frequenza del corso di assistente di cura della Croce Rossa Svizzera:
227 Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2009 (RU 2009 1101). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). 228 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687). |