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Art. 82 Spese per l’elaborazione dei programmi 229
(art. 37 cpv. 2 lett. a LSC) 1 Se il CIVI dichiara che il programma di corsi elaborato da un istituto d’impiego o da un terzo è determinante per corsi di formazione diversi da quelli offerti dal CIVI, la Confederazione può assumere a proprio carico fino al 75 per cento delle spese concernenti i lavori di elaborazione effettuati senza mandato del CIVI. 2 Il CIVI può conferire direttamente l’incarico di elaborare un programma di corsi destinato a servire come base per i corsi d’introduzione impartiti dagli istituti d’impiego o per i corsi di formazione specifici in funzione dell’impiego. La Confederazione ne assume le spese. 229 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). |