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Art. 87 Domanda 241
(art. 41 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LSC) 1 Nella sua domanda, l’istituto richiedente deve dimostrare di adempiere le condizioni di cui agli articoli 2–6 LSC. 2 Se soddisfa tutti i requisiti ad eccezione dell’articolo 4 capoverso 1 LSC, deve inoltre dimostrare che i mansionari delle persone che prestano servizio civile contengono esclusivamente compiti corrispondenti agli ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC (art. 42 cpv. 2bis LSC). 3 Inoltre, l’istituto richiedente acclude alla domanda la documentazione seguente:
4 Gli istituti che propongono impieghi all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» devono inoltre allegare la documentazione seguente:
5 Le aziende agricole non sono tenute a presentare i documenti di cui al capoverso 3. Esse comprovano di adempiere le condizioni di cui all’articolo 5 o 6. 6 Chi intende far capo a persone soggette al servizio civile per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione allega alla propria domanda una conferma delle autorità locali o dell’organo di condotta competente. La conferma contiene in particolare indicazioni sull’evento e sul coordinamento tra l’impiego del servizio civile e di altre forze d’intervento nonché una stima delle spese. 7 Il capoverso 6 si applica anche a impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente. 8 L’istituto richiedente illustra:
9 Se l’istituto richiedente soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC, il mansionario può contenere compiti che non corrispondono agli ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC. 10 L’istituto richiedente dichiara, quale istituto d’impiego, di volere rispettare i diritti e gli obblighi secondo la LSC e le sue ordinanze d’esecuzione. 11 Il CIVI può esigere ulteriori documenti e informazioni. 12 Le persone competenti del CIVI possono visitare gli istituti d’impiego. 241 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). |