|
Art. 8c Impieghi per la prevenzione e l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione dopo simili eventi 40
(art. 4 cpv. 1 lett. h e 7a LSC) 1 Il CIVI, d’intesa con gli organi di condotta interessati e con gli organi federali responsabili emette:
2 Esso può limitare l’obbligo di ricercare possibilità d’impiego e convocare la persona soggetta al servizio civile a un impiego per l’aiuto in caso di catastrofe o di una situazione d’emergenza oppure a un impiego per la rigenerazione. 3 Una persona che presta servizio civile non può essere subordinata a un comando militare né integrata nello svolgimento del servizio militare, eccetto che essa vi acconsenta. 4 L’istituto d’impiego può tuttavia, in casi eccezionali, delegare a un comando militare il diritto di impartire istruzioni a chi presta servizio civile, in modo limitato nel tempo, nello spazio e per quanto riguarda la materia. 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). |