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Art. 945
1 Il CIVI determina nella decisione di riconoscimento il numero massimo delle persone che prestano servizio civile ammesse a essere occupate simultaneamente nell’istituto d’impiego o in uno dei suoi settori, conformemente ai limiti massimi stabiliti nell’Appendice 1. 2 Il CIVI non applica l’Appendice 1 quando l’istituto d’impiego realizza un progetto concepito specialmente per l’impiego di persone che prestano servizio civile, quando l’istituto d’impiego avvia la propria attività in un ambito nel quale non esistevano ancora posti di lavoro, quando precedentemente per tale attività impiegava solo volontari o quando i periodi d’impiego sono effettuati all’estero. 3 Il CIVI può derogare all’Appendice 1 nei seguenti casi:
4 Il numero massimo di persone che prestano servizio civile, indicato nell’ Appendice 1, può essere superato di una persona se questa è convocata d’ufficio secondo l’articolo 31a capoverso 4 e se l’istituto d’impiego garantisce l’assistenza a tutte le persone che prestano servizio civile.50 5 Per lo svolgimento di impieghi di gruppo speciali in aziende con pascoli comunitari e in aziende d’estivazione, il numero massimo di persone che prestano servizio civile di cui all’Appendice 1 numero 2 lettera b può essere aumentato conformemente all’Appendice 1 numero 3. Per tale aumento il CIVI tiene conto della capacità dell’istituto d’impiego di fornire a tutte le persone che prestano servizio contemporaneamente un’assistenza adeguata, un alloggio accettabile e una quantità di lavoro sufficiente e conforme al mansionario. Il numero di giorni di servizio senza aumento cui ha diritto l’istituto d’impiego si applica anche agli impieghi di gruppo.51 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687). 47 Abrogata dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687). 48 Introdotta dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3113). 50 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877). 51 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687). |