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Art. 92 Adeguamento e revoca della decisione di riconoscimento
(art. 23 cpv. 1 e 42 LSC)247 1 Il CIVI può adeguare la decisione di riconoscimento se l’istituto d’impiego ne fa domanda, se lo richiedono i risultati di un’ispezione o se un mansionario è divenuto obsoleto. 2 Il CIVI adegua la decisione di riconoscimento se lo richiede la sua verifica secondo l’articolo 91 o se cambia la cerchia degli istituti d’impiego soggetti al pagamento di tributi secondo l’articolo 46 LSC. 3 Il CIVI può revocare la decisione di riconoscimento se, per tre anni consecutivi, nell’istituto d’impiego non hanno avuto luogo impieghi o vi hanno avuto luogo soltanto impieghi a titolo di prova. 4 Il CIVI revoca la decisione di riconoscimento se l’istituto d’impiego:
4bis Se il CIVI viene a conoscenza di circostanze che potrebbero causare la revoca del riconoscimento, esso può revocare le convocazioni a impieghi già ordinate, ma la cui entrata in servizio non ha ancora avuto luogo.250 4ter Il CIVI procura immediatamente un nuovo impiego alla persona soggetta al servizio civile interessata da una revoca della convocazione.251 5 La revoca è decisa per una data in cui tutti i periodi d’impiego in corso siano terminati. 6 Il CIVI può chiedere informazioni all’autorità cantonale competente preposta al mercato del lavoro e ad altri enti specializzati. 7 Un’istituzione la cui decisione di riconoscimento è stata revocata secondo il capoverso 4 lettere b o c può presentare una nuova domanda di riconoscimento quale istituto d’impiego al più presto cinque anni dopo che la decisione di revoca è passata in giudicato.252 247 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). 248 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). 249 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461). 250 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461). 251 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461). 252 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461). |