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Art. 1 Autorità competenti
(art. 6 e 63 LSC) 1 L’organo d’esecuzione della Confederazione per il servizio civile è l’Ufficio federale del servizio civile (CIVI)7 in seno alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).8 2 ...9 7 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 8 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). 9 Abrogato dalla cifra II n. 88 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). |