|
Art. 3 Riconoscimento di enti quali istituti d’impiego
(art. 3, 6 e 43 cpv. 2 LSC) 1 Il CIVI riconosce quali istituti d’impiego solo enti aventi una sede in Svizzera. 2 Il riconoscimento quali istituti d’impiego è escluso, in particolare, per:
3 Non sono di utilità pubblica gli enti:
4 Gli enti con fine di lucro che svolgono la propria attività nell’ambito sanitario e sociale possono essere riconosciuti quali istituti d’impiego se si tratta di enti di diritto pubblico o di diritto privato nei quali i poteri pubblici hanno la maggioranza del capitale e dei voti.16 12 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). 13 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519). 14 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). 15 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). 16 Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). |