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Art. 49 Autorizzazione
(art. 24 LSC) 1 Il congedo per l’estero è accordato se la persona soggetta al servizio civile ha adempiuto gli obblighi impostile dalla legge federale del 12 giugno 1959149 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare.150 2 Alla persona soggetta al servizio civile, convocata per un periodo d’impiego, il congedo per l’estero è di regola accordato solo quando tale periodo d’impiego è stato adempiuto o il CIVI ha accolto una domanda di differimento del servizio.151 3 Il CIVI può limitare la durata del congedo per l’estero e notificare insieme con l’autorizzazione del congedo la convocazione per il prossimo periodo d’impiego. 4 Non è accordato alcun congedo per l’estero alla persona soggetta al servizio civile nei confronti della quale sia stato aperto un procedimento penale per un’infrazione agli articoli 72 a 76 LSC o che non abbia ancora scontato una pena fondata su tali disposizioni. 5 A chi fa parte dell’equipaggio di una nave d’alto mare o di un battello del Reno, il congedo per l’estero è accordato soltanto previo adempimento del servizio civile durante un periodo di tempo corrispondente a 1,5 volte quello della scuola reclute che avrebbe dovuto effettuare. Viene tenuto conto di un adempimento parziale della scuola reclute. 6 Il CIVI informa la persona in questione in merito agli obblighi inerenti al congedo per l’estero e comunica, ove occorra, l’autorizzazione del congedo per l’estero alle autorità competenti in materia di tassa d’esenzione del Cantone di domicilio.152 150 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). 151 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). 152 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877). |