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Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
del 15 novembre 2017 (Stato 3 dicembre 2019)
Art. 12Statistica delle sorveglianze e delle informazioni
1 Il Servizio SCPT pubblica annualmente una statistica delle sorveglianze ordinate nell’anno civile trascorso e delle informazioni fornite. Questa statistica indica in particolare il numero di:
a.
misure di sorveglianza in tempo reale;
b.
misure di sorveglianza retroattiva;
c.
informazioni;
d.
ricerche d’emergenza;
e.
ricerche di condannati.
2 La statistica di cui al capoverso 1 indica:
a.
il tipo di reato;
b.
il Cantone di provenienza dell’autorità che dispone la sorveglianza o l’autorità federale che dispone la sorveglianza oppure, nel caso delle ricerche d’emergenza, anche un’autorità del Principato del Liechtenstein, oppure, per le informazioni, l’autorità cantonale o federale competente (art. 1 cpv. 1 lett. c–f);
c.
il tipo di informazione, di sorveglianza, di ricerca d’emergenza e di ricerca di condannati;